Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
parere su schema di decreto legislativo
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna al regolamento IA 2024/1689, con sette condizioni sostanziali riguardanti l'utilizzo di sistemi di IA per l'attività di polizia, la gestione dei dati biometrici, le misure di sicurezza e le valutazioni di impatto. Le principali richieste di integrazione riguardano la sorveglianza umana, i divieti di scraping, la qualità dei dati, la cancellazione e la non incrementalità delle banche dati, nonché l'elaborazione ex post dei dati biometrici.
L'utilizzo di sistemi IA per l'identificazione biometrica remota richiede sorveglianza umana qualificata, autorizzazione giudiziaria, specifici set di confronto non incrementali e cancellazione garantita dei dati acquisiti illegittimamente.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
platea indeterminata di interessati alle attività di polizia in cui vengono impiegati sistemi IA, con particolare riguardo ai dati biometrici acquisiti in luoghi pubblici e per ricerche di persone scomparse o vittime di reati
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Intelligenza artificiale, protezione dati, biometria, sicurezza pubblica
Conseguenze — Lo schema di decreto legislativo è approvato a condizione che siano introdotte le seguenti modifiche: (a) sostituzione di 'revisione umana qualificata' con 'sorveglianza umana' all'art. 3 comma 4; (b) estensione all'art. 4 dei divieti sui dati operativi sensibili anche per ricerca e sperimentazione, prescrivendo dati sintetici, mascherati o pseudonimizzati; (c) integrazione art. 5 per l'associazione del Garante agli spazi di sperimentazione normativa; (d) modifica art. 8 con requisiti di qualità dati, definizione della banca dati di riferimento, misure di sicurezza e garanzie di non incrementalità del set di confronto per ciascun utilizzo autorizzato, circoscrizione delle deroghe alla cancellazione di dati acquisiti illegittimamente; (e) integrazione art. 9 comma 1 con riferimento alle valutazioni di impatto di cui agli artt. 23-24 dlgs 51/2018; (f) precisazione art. 10 comma 3 che l'elaborazione dati biometrici deve avvenire esclusivamente ex post su tracce registrate, con inserimento al comma 9 di rinvio alle garanzie art. 8 dlgs 51/2018; (g) integrazione art. 13 con divieto di utilizzo di banche dati ottenute mediante scraping non mirato.
Nei progetti di utilizzo di IA per la polizia, non automatizzare l'elaborazione dei dati biometrici al momento della ripresa video, ma solo ex post su esigenze operative specifiche, evitando raccolta massiva preventiva.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.