Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Castegnato
Parere su istanza di accesso civico generalizzato
Sintesi del provvedimento
Il Garante ritiene che l'accesso civico alle informazioni richieste dalla Società riguardanti le autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Castegnato vada escluso in quanto l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti contenuti nel Decreto Ministeriale n. 203/2024. Inoltre, l'ostensione dei dati personali identificativi dei titolari delle autorizzazioni (nominativi, indirizzi, recapiti, sede operativa, PEC) determinerebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, non essendo strumentale al controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, comportando un concreto pregiudizio alla tutela dei dati personali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Numero non specificato di titolari di autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Castegnato, risultanti tutti essere ditte individuali
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Bilanciamento tra diritto di accesso civico generalizzato e protezione dei dati personali; applicabilità della disciplina sulla conoscibilità delle autorizzazioni NCC; identificabilità dei soggetti titolari di ditte individuali; regolazione speciale subordinante l'accesso a condizioni e limiti; tutela della riservatezza nei confronti di soggetti controinteressati non coinvolti nel procedimento; prevenzione di usi impropri e trattamenti ulteriori in violazione dell'art. 6 GDPR
Conseguenze — Il Garante nega l'accesso civico alle informazioni richieste in quanto l'accesso è escluso ai sensi dell'art. 5-bis comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, subordinato dalla disciplina del Decreto Ministeriale n. 203/2024 a specifiche condizioni, modalità e limiti. Il Garante rileva inoltre che una eventuale ostensione dei dati personali identificativi dei titolari delle autorizzazioni (nominativi, indirizzi, sedi operative, PEC, recapiti) determinerebbe un concreto pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali, non essendo la diffusione generalizzata strumentale al controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e risultando sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza amministrativa.
Rilevanza della valutazione dell'amplificato regime di pubblicità proprio dell'accesso civico generalizzato, diverso dall'accesso documentale, ai fini della determinazione del pregiudizio concreto; necessaria esclusione quando l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti, senza necessità di bilanciamento; rischio di duplicazione abusiva di banca dati nazionale e di usi impropri e trattamenti ulteriori dei dati personali in violazione del GDPR; applicazione dei principi di minimizzazione dei dati e.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.