Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Laino
Parere del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere sfavorevole sulla concessione dell'accesso civico generalizzato ai dati personali richiesti dalla Società riguardanti le autorizzazioni NCC, inclusi sede operativa, indirizzo PEC e ulteriori recapiti professionali. Tali dati, in quanto riferiti a ditte individuali identificabili, costituiscono dati personali la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, non compensato da evidenti finalità di controllo democratico. La conoscenza generalizzata di queste informazioni non risulta strumentale al perseguimento delle funzioni istituzionali e non è proporzionata rispetto agli obiettivi dell'accesso civico.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non determinato nel provvedimento; riguarda i soggetti titolari delle autorizzazioni NCC attive presso il Comune di Laino
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Accesso civico generalizzato: confronto tra diritto all'accesso alle informazioni pubbliche e protezione dei dati personali; equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza; applicabilità della disciplina sulla protezione dei dati personali ai dati riferiti a ditte individuali identificabili; proporzionalità dell'accesso civico nel contesto dei dati personali; finalità legittime dell'accesso civico generalizzato secondo l'art. 5 d.lgs. 33/2013; pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali; principi GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati
Conseguenze — Il Garante nega il rilascio dei dati personali richiesti (sede operativa, indirizzo PEC, ulteriori recapiti professionali) mediante accesso civico generalizzato, ritenendo che la diffusione generalizzata di tali informazioni, relative a ditte individuali identificabili, determina un pregiudizio concreto e sproporzionato alla tutela dei dati personali dei soggetti interessati. Il Garante conferma che rimangono ammissibili le richieste di accesso civico limitatamente ai dati non personali (numero identificativo dell'autorizzazione e data di rilascio) e che per informazioni relative a persone giuridiche non vale il medesimo limite protettivo. Rimane fermo che ulteriori limitazioni all'accesso civico per la tutela di altri interessi privati secondo l'art. 5-bis comma 2 lett. c) d.lgs. 33/2013 restano di competenza dell'amministrazione.
Il Garante evidenzia che la circostanza che i dati professionali riguardino un'attività economica regolamentata e autorizzata dalla pubblica amministrazione non determina una 'tutela attenuata' in tema di protezione dei dati personali: tale argomento non trova riscontro nella disciplina vigente.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.