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Codice privacy · Parte II · Titolo IV

Art. 61 Codice privacy – Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche

1 provvedimento — 0 sanzioni, 1 parere

1 provvedimenti
6 marzo 2026 ultimo provvedimento

Dove si trova nel Codice

Parte II · Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

2 su 3 articoli richiamati · 3 provvedimenti

Richiamato spesso insieme a

Negli stessi provvedimenti, gli articoli citati più spesso accanto all'art. 61.

I provvedimenti

Parere Doc. 10236908
06/03/2026

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il Garante nega l'accesso civico generalizzato a documenti relativi a procedimenti disciplinari, ritenendo che la loro ostensione comporterebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Il Garante chiarisce inoltre che la valutazione dell'interesse qualificato ai fini dell'accesso documentale ex lege 241/1990 resta di competenza dell'amministrazione adita e non del Garante. Nega altresì la possibilità di un accesso civico parziale con oscuramento dei dati, poiché inidoneo a impedire la re-identificazione dei soggetti interessati. AI

Negativo Leggi l'approfondimento →

L'articolo è collegato ai provvedimenti in cui compare tra gli articoli richiamati nella scheda di sintesi. Sintesi fattuali, non consulenza legale: per il testo fa fede la fonte ufficiale.