Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Parere su istanza di accesso civico
Sintesi del provvedimento
Il Garante nega l'accesso civico generalizzato a documenti relativi a procedimenti disciplinari, ritenendo che la loro ostensione comporterebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Il Garante chiarisce inoltre che la valutazione dell'interesse qualificato ai fini dell'accesso documentale ex lege 241/1990 resta di competenza dell'amministrazione adita e non del Garante. Nega altresì la possibilità di un accesso civico parziale con oscuramento dei dati, poiché inidoneo a impedire la re-identificazione dei soggetti interessati.
L'accesso civico a documenti di procedimenti disciplinari comporta interferenza ingiustificata nei diritti dei controinteressati; oscuramento dati è inidoneo se consente re-identificazione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Platea indeterminata di soggetti controinteressati coinvolti nel procedimento disciplinare
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Accesso civico a procedimenti disciplinari e protezione dati personali
Conseguenze — Il Garante nega l'accesso civico generalizzato ai documenti richiesti relativi al procedimento disciplinare presso il Consiglio di disciplina nazionale, confermando il diniego già espresso dall'amministrazione. Non è ammesso nemmeno un accesso civico parziale con oscuramento dei dati. La valutazione dell'eventuale interesse qualificato per l'accesso documentale ex legge 241/1990 rimane di competenza dell'amministrazione e sindacabile davanti alle competenti autorità.
L'accesso civico a documenti disciplinari deve escludere informazioni che consentirebbero re-identificazione dei soggetti anche dopo oscuramento, per tutelare ragionevoli aspettative di confidenzialità.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.