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Parere Doc. 10236908 · 06/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Parere su istanza di accesso civico

Esito parere Negativo

Sintesi del provvedimento

Il Garante nega l'accesso civico generalizzato a documenti relativi a procedimenti disciplinari, ritenendo che la loro ostensione comporterebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Il Garante chiarisce inoltre che la valutazione dell'interesse qualificato ai fini dell'accesso documentale ex lege 241/1990 resta di competenza dell'amministrazione adita e non del Garante. Nega altresì la possibilità di un accesso civico parziale con oscuramento dei dati, poiché inidoneo a impedire la re-identificazione dei soggetti interessati.

La massima
L'accesso civico a documenti di procedimenti disciplinari comporta interferenza ingiustificata nei diritti dei controinteressati; oscuramento dati è inidoneo se consente re-identificazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ente destinatario della richiesta di parere
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio nazionale richiedente il parere ai sensi art. 5 comma 7 dlgs 33/2013
soggetto istante richiedente l'accesso civico e documentale
Consiglio di disciplina nazionale organo che ha adottato il provvedimento di rigetto
controinteressati soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare
Interessati coinvolti

Platea indeterminata di soggetti controinteressati coinvolti nel procedimento disciplinare

Riferimenti normativi

Articoli
art. 154 comma 1 lett. g) Codice Privacyart. 5 dlgs 33/2013art. 5 comma 7 dlgs 33/2013art. 5-bis comma 2 lett. a) e b) dlgs 33/2013art. 5-bis comma 4 dlgs 33/2013art. 61 comma 2 Codice Privacyart. 25 legge 241/1990art. 69 comma 1 Codice Privacyart. 5 par. 1 lett. c) GDPRartt. 22 ss. legge 241/1990artt. 9 e 10 GDPR
Precedenti citati
provv. 418/2022, provv. 575/2025, provv. 566/2025, provv. 419/2025, provv. 118/2025, provv. 44/2020, provv. 161/2019, provv. 483/2018, provv. 515/2017, provv. 254/2017, provv. 50/2017

Lettura del caso

Temi affrontati — Accesso civico a procedimenti disciplinari e protezione dati personali

Conseguenze — Il Garante nega l'accesso civico generalizzato ai documenti richiesti relativi al procedimento disciplinare presso il Consiglio di disciplina nazionale, confermando il diniego già espresso dall'amministrazione. Non è ammesso nemmeno un accesso civico parziale con oscuramento dei dati. La valutazione dell'eventuale interesse qualificato per l'accesso documentale ex legge 241/1990 rimane di competenza dell'amministrazione e sindacabile davanti alle competenti autorità.

Punto di attenzione

L'accesso civico a documenti disciplinari deve escludere informazioni che consentirebbero re-identificazione dei soggetti anche dopo oscuramento, per tutelare ragionevoli aspettative di confidenzialità.

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Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: parere Garante Privacy Negativo

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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