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Sanzione Doc. 10233396 · 12/03/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Enel Energia S.p.A.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €563,1K

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta violazioni del GDPR nel trattamento dei dati personali effettuato da Enel Energia per finalità di telemarketing e teleselling. La società ha consentito accessi abusivi alle proprie banche dati da parte di procacciatori non autorizzati, ha effettuato contatti indesiderati senza consenso valido, e ha affidato il trattamento a responsabili senza garantire sufficienti garanzie e competenze. Irrogata sanzione di 563.052 euro e prescrizioni correttive.

La massima
Il titolare del trattamento risponde delle violazioni commesse dai suoi responsabili nella gestione di campagne di telemarketing, indipendentemente da ulteriori intermediari coinvolti nel contatto agli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Enel Energia S.p.A. titolare del trattamento
partner commerciali e reseller responsabili del trattamento
interessato riclamante interessato ai cui dati si riferiscono le violazioni
Interessati coinvolti

molteplici interessati destinatari di chiamate indesiderate; specificamente citate almeno tre segnalazioni pervenute all'Autorità

Riferimenti normativi

Articoli
art. 58 par. 1 lett. a) GDPRart. 58 par. 2 lett. d) GDPRart. 83 par. 1 GDPRart. 83 par. 2 GDPRart. 157 Codice Privacyart. 166 comma 5 Codice Privacyart. 166 comma 7 Codice Privacyart. 166 comma 8 Codice Privacyart. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 15 Regolamento Garante n. 1/2000art. 16 Regolamento Garante n. 1/2019art. 17 Regolamento Garante n. 1/2019art. 37 Regolamento Garante n. 1/2019art. 154-bis Codice Privacy
Precedenti citati
fascicoli nn. 427837, 427842, 427968, 429653, 433998, 452903, 476308, 527013

Lettura del caso

Temi affrontati — telemarketing abusivo, consenso al trattamento, responsabilità del titolare verso responsabili

Conseguenze — Enel Energia deve: adottare misure adeguate per garantire che i responsabili del trattamento presentino sufficienti garanzie e competenze in materia di protezione dati; adottare procedure di ricontatto nel pieno rispetto della normativa; comunicare all'Autorità entro 30 giorni le iniziative intraprese per l'adempimento. Pagamento della sanzione di 563.052 euro entro 30 giorni, con facoltà di definizione anticipata mediante pagamento di metà importo entro 30 giorni. Pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • gravità delle violazioni in materia di telemarketing, oggetto e finalità dei dati trattati, numerosi precedenti provvedimenti dell'Autorità su fenomeni analoghi
Attenuanti
  • grado di cooperazione con l'Autorità nel porre rimedio alle violazioni
  • categorie di dati personali di natura comune
Punto di attenzione

Il titolare rimane responsabile dei trattamenti effettuati dai partner commerciali: verificare garanzie, competenze e conformità dei responsabili anche per i contatti gestionali in cui possono inserirsi messaggi promozionali.

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Enel Energia S.p.A.: sanzione Garante Privacy da €563,1K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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