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Sanzione Doc. 10297167 · 03/09/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM

ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 166 del Codice Privacy

Importo sanzione €10K

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta violazioni degli artt. 5, 6, 12, 13, 35 e 88 GDPR in riferimento a un impianto di videosorveglianza attivato in fase di test senza adeguata trasparenza, base giuridica e DPIA. La sanzione di 10.000 euro è determinata quale importo basso considerate le circostanze attenuanti, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

La massima
L'attivazione di impianti di videosorveglianza, anche in fase di test, deve rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché la base giuridica del trattamento, a prescindere dalla durata della prova.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM titolare del trattamento
lavoratori e visitatori della sede di Torino interessati al trattamento
Interessati coinvolti

dipendenti dell'Istituto e persone fisiche visitatori della sede di Torino

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 6, par. 1, lett. c) GDPRart. 6, par. 2 GDPRart. 6, par. 3 GDPRart. 12, par. 1 GDPRart. 13 GDPRart. 35 GDPRart. 58, par. 2 GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 83, par. 3 GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 88, par. 1 GDPRart. 2-ter Codice Privacyart. 114 Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 4 legge n. 300/1970

Lettura del caso

Temi affrontati — videosorveglianza in ambiente lavorativo, mancanza di trasparenza e base giuridica

Conseguenze — L'INRIM deve pagare euro 10.000 entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definizione della controversia versando metà importo entro 30 giorni. È ordinata la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante. Le violazioni sono annotate nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. u) GDPR.

Fattori di ponderazione
Attenuanti
  • trattamento effettuato solo in fase di test per poche ore in quattro giornate lavorative
  • violazione di natura colposa
  • assenza di dati particolari di cui all'art. 9 GDPR
  • gravità bassa
  • buona cooperazione dell'Istituto con l'Autorità durante l'istruttoria
  • assenza di precedenti violazioni pertinenti
Punto di attenzione

La videosorveglianza in test richiede comunque trasparenza, base giuridica e DPIA preventiva; l'accordo sindacale non esime da obblighi GDPR e modifiche tecniche necessitano verifica preventiva.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM: sanzione Garante Privacy da €10K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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