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Archiviato Doc. 10254119 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Lanonium B.V.

Rigetto di reclamo

Dettaglio Rigetto

Sintesi del provvedimento

Il Garante, in conformità al progetto di decisione vincolante dell'autorità capofila olandese e in applicazione della procedura IMIA56, rigetta il reclamo presentato da cittadino italiano contro Lanonium B.V. Il reclamante aveva lamentato il trattamento illecito dei propri dati personali tramite il sito dolcumento.com, in particolare l'impossibilità di scegliere se autorizzare il trasferimento dei dati a terzi e l'accesso non autorizzato ad altri siti web tramite credenziali comuni. L'autorità capofila olandese ha ritenuto che la presunta violazione fosse già cessata a seguito della risoluzione del bug software da parte del fornitore informatico il 24 marzo 2025, che le conseguenze fossero annullate, che non vi fossero prove di intenzionalità da parte di Lanonium e che non sussistessero gravi ripercussioni sull'interessato. Il Garante italiano, nel rispetto del principio di prossimità e in assenza di obiezioni pertinenti alla decisione vincolante, ha ritenuto di dover adoptare il provvedimento di rigetto.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Lanonium B.V. titolare del trattamento
sig. XX interessato/reclamante
Autorità olandese (NL SA) autorità capofila
Interessati coinvolti

Un interessato (sig. XX, cittadino italiano)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 56 GDPR, art. 60 GDPR, art. 78 GDPR, art. 152 Codice Privacy, art. 10 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150

Lettura del caso

Temi affrontati — Trasferimento di dati personali a terzi senza consenso esplicito; accesso a più siti web tramite credenziali comuni create su un unico sito; risoluzione di violazioni della privacy mediante correzione di bug software; cooperazione tra autorità di controllo in procedura IMIA56

Conseguenze — Il Garante rigetta il reclamo presentato dal cittadino italiano nei confronti di Lanonium B.V., in conformità al progetto di decisione vincolante dell'autorità capofila olandese, ritenendo che la presunta violazione sia cessata a seguito della correzione del bug software e che non sussistano ulteriori esigenze di ricerca.

Punto di attenzione

Applicazione del meccanismo dello sportello unico (one-stop-shop) di cui agli artt. 60 e ss. GDPR; vincolatività della decisione dell'autorità capofila per le autorità interessate secondo art. 60, par. 6 GDPR; principio di prossimità nell'adozione della decisione finale da parte dell'autorità interessata; rilevanza della cessazione della violazione e della risoluzione tecnica del problema ai fini del rigetto del reclamo.

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Lanonium B.V.: archiviato Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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